Due anni fa la Corte Costituzionale aveva cancellato l’obbligo per il giudice di disporre unicamente il carcere nei confronti del presunto responsabile del reato di violenza sessuale. Ora la Suprema Corte ha dato un’interpretazione estensiva della norma, poichè, chiamata ad esaminare un caso violenza sessuale di gruppo, ha detto sì a misure alternative al carcere anche per i componenti del “branco”. E’ stata, pertanto, annullata una ordinanza del Tribunale del riesame di Cassino (Frosinone), che aveva confermato il carcere – ritenendo che fosse l’unica misura cautelare applicabile – per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza del frusinate ed ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Roma perché faccia una nuova valutazione, tenendo conto dell’ interpretazione estensiva data dalla Suprema Corte alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale. A partire dal 2009, con l’approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale – nata sulla scia di un diffuso allarme legato all’aumento esponenziale di episodi di aggressioni alle donne – non era consentito al giudice (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse e meno “pesanti” della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi, nell’estate del 2010, ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione consentendo l’attuazione di misure alternative al carcere “nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure”. Ora la terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i paletti fissati dalla Corte si potranno applicare anche alla ‘violenza sessuale di gruppo’ (art. 609 octies codice penale), dal momento che quest’ultimo reato “presenta caratteristiche essenziali non difformi” da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio. “Unica interpretazione compatibile” con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale – ha concluso la Cassazione – “é quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare” per il reato di violenza sessuale di gruppo. La sentenza della Cassazione ha provocato – inutile dirlo – un coro di reazioni negative da parte del mondo politico e sociale: “decisione impossibile da condividere”, l’ha definita l’ex ministro per le pari opportunità Mara Carfagna (Pdl); “lacerante” per Barbara Pollastrini (Pd), ministro con la stessa delega nel governo Prodi; “aberrante” per Alessandra Mussolini che aveva in passato promosso appelli contro ogni forma di violenza sulle donne; “ennesimo passo indietro”, per Telefono Rosa: “Vogliamo ricordare – sottolinea l’associazione – che questo reato bestiale segna per sempre la vita di una donna e ci batteremo in ogni modo perché ci sia un cambio di rotta della giustizia italiana su questi reati”. Infine, secondo Donata Lenzi, della presidenza del Gruppo Pd della Camera, questa sentenza «sarà un’ulteriore spinta al silenzio per le donne che subiscono violenza. Proprio nel periodo che intercorre fra la denuncia e il processo le donne subiscono maggiori pressioni e minacce e spesso sono costrette a nascondersi.



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